STATUTO DEL MOVIMENTO TRADIZIONALE ROMANO
in sigla M.T.R.
Art. 1. – E’ costituita l’Associazione “Movimento Tradizionale Romano”, in sigla M.T.R. di seguito richiamata anche come “Associazione” . E’ una libera Associazione di fatto, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
Art. 2. – L’Associazione persegue i seguenti scopi:
- promuovere la conoscenza della cultura, della storia e dalla religiosità precristiana italica e romana.
Art. 3. – L’associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti;
- attività editoriale: eventuale pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, anche attraverso lo strumento telematico e/o tramite un proprió sito web.
Art. 4. – L’adesione all’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Si aborrono distinzioni etniche, sessiste, di ceto e condizione economica. Si distinguono le seguenti tipologie di Associati:
- SOCI ORDINARI: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- SOCI ONORARI: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali.
- SOCI FONDATORI : coloro i quali risultano firmatari del presente atto. Sono esonerati dal pagamento della quota annuale e sono membri onorari del Consiglio Direttivo.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto.
La qualità di associato cessa esclusivamente per:
a) recesso o morte del socio;
b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo. Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.
I soci deceduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.
Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
I soci/persona fisica devono quantomeno essere maggiorenni.
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